Nel caso di separazione consensuale i coniugi trovano un'intesa nella fase delle trattative anche su questo punto, mentre nei casi di separazione giudiziale il Giudice, nel determinare l'assegno di mantenimento, potrà contenerne l'ammontare, integrandolo con lo stabilire che il coniuge beneficiario potrà disporre della casa coniugale e del relativo arredo.
La legge stabilisce che “l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ed ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”.
La finalità è quella di assicurare una pronta e conveniente sistemazione ai minori con l'affidatario e di impedire che essi oltre al trauma della separazione dei genitori, debbano subire anche quello dell'allontanamento in cui vivono.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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