L'obbligo di prestare gli alimenti deriva normalmente dal matrimonio, dalla filiazione legittima, naturale o adottiva, o da un rapporto sufficientemente prossimo di parentela o di affinità: esso è manifestazione di un dovere di solidarietà familiare.
Vi è però anche un'ipotesi di obbligo alimentare imposto al di fuori della famiglia: è quello del donatario, il quale è tenuto, nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio, a prestare gli alimenti al donante che sia caduto in stato di bisogno.
L'obbligazione alimentare non va confusa con l'obbligo di contribuzione reciproca dei coniugi (articolo 143 del codice civile). Ovviamente neanche con l'obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (articolo 147 del codice civile).
La misura degli alimenti è determinata in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi li deve somministrare.
Si deve assicurare al beneficiario tutto ciò che è necessario per la vita: non solo cibo, ma anche vestiario, alloggio, cure mediche e se minore spese per l'educazione e per l'istruzione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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