Secondo l'articolo 155 quater del codice civile, l'assegnazione della casa coniugale/familiare è finalizzata solamente alla tutela della prole e “non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento, previsto dall'articolo 156 del codice civile”.
Comunque l'assegnazione della casa familiare è un vero e proprio atto che incide sensibilmente sulla disponibilità economica del coniuge cedente.
Di conseguenza quando il giudice determina il valore dell'assegno di mantenimento deve tenere conto dell'intera entità patrimoniale dei coniugi in quanto le fonti di reddito non derivano solamente da introiti in denaro, ma anche da quei soggetti a reale valore economico, compresa l'assegnazione in uso della casa coniugale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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