Su richiesta di tantissimi lettori che ringraziamo di seguirci sempre con costanza, pubblichiamo alcune informazioni legali sulla cambiale.
La scadenza della cambiale può essere determinata indicando un giorno particolare e allora la cambiale si dice a giorno fisso oppure indicando un certo tempo dalla data di emissione e allora la cambiale si dice a certo tempo data.
Vi sono anche cambiali a vista pagabili cioè in qualsiasi momento e cambiali a certo tempo vista pagabili cioè dopo che è passato un certo periodo di tempo a decorrere dalla presentazione al debitore.
Quando la cambiale è esigibile, il pagamento va chiesto in primo luogo a un obbligato principale. Solo se questi non paga, il possessore della cambiale può rivolgersi ad un obbligato in via di regresso.
L'azione di regresso può venire esercitata anche prima della scadenza se il trattario ha rifiutato l'accettazione, in tutto o in parte, o se il trattario è caduto in stato di insolvenza.
Il possessore della cambiale può rivolgersi contro uno qualsiasi degli obbligati in via di regresso a sua scelta.
L'azione di regresso può venire esercitata solo se la mancata accettazione o il mancato pagamento è stato constatato con un atto pubblico, il protesto, redatto, di regola, da un notaio o da un ufficiale giudiziario entro i rigorosi termini fissati dalla legge.
L'azione principale si prescrive in tre anni, quella di regresso si prescrive in termini più brevi.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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