Nei contratti a prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta perde, di regola, il diritto alla controprestazione.
Ciò dipende dal rapporto sinallagmatico fra le prestazioni.
L'una trova il proprio corrispettivo nell'altra: se l'una obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta, correlativamente si estingue anche l'altra, essendo venuta meno la giustificazione.
Di conseguenza, la prestazione rimasta possibile non dovrà venire eseguita e se già eseguita dovrà venire restituita secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Il contratto resta allora svuotato di effetti: esso è risolto per impossibilità sopravvenuta.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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