In merito alle convivenze more uxorio, occorre considerare che tra le parti possono intercorrere reciproci versamenti di denaro ed instaurarsi, soprattutto quando il rapporto non funziona più, richieste di restituzione di somme ed in tale caso si pone il problema dell'inquadramento giuridico di tali somme di denaro.
Sostanzialmente la famiglia di fatto si caratterizza come unione libera non fondata sul matrimonio e di conseguenza per i conviventi non valgono gli obblighi di assistenza morale, materiale e gli obblighi di contribuzione al menage familiare giuridicamente parificabili a quelli dei coniugi a norma dell'articolo 143 del codice civile.
Anche da un punto di vista patrimoniale, non essendo assoggettata la coppia di fatto ad un regime giuridico come quello della comunione legale dei beni, si ritiene che in difetto di uno specifico accordo, tale attribuzione trova giustificazione “nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione ed assistenza propri di un menage di convivenza more uxorio”.
Le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nell'ambito della coppia di fatto rientrano nelle obbligazioni naturali ex articolo 2014 del codice civile, escludendo il diritto del convivente che ha elargito le somme alla restituzione.
Ad essere esenti in linea generale all'obbligo di restituzione sono solo i versamenti effettuati per fare fronte alle esigenze di vita quotidiana indipendentemente dalle modalità di versamento.
Comunque l'indagine sul carattere della prestazione spetta al giudice di merito, che dovrà valutare sulla base degli elementi probatori forniti in giudizio.
L'onere della prova è a carico del convivente che chiede la restituzione delle somme prestate.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Tutto sulla Convivenza "
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