La prova testimoniale si forma nel processo mediante l'interrogatorio del testimone su fatti che egli abbia constatato direttamente.
Questa prova è prevista dal legislatore con qualche diffidenza, poiché presenta due pericoli, quello della deformazione inconsapevole dei fatti, soprattutto a distanza di tempo, e quello della testimonianza compiacente o interessata.
Bisogna anche considerare che in certi casi la prova testimoniale è l'unica possibile ( si pendi alla ricostruzione di un incidente stradale o all'accertamento del processo per usucapione). In tali caso è ammissibile senz'altro.
Vi sono contratti che richiedono soltanto la prova scritta come la transazione e l'assicurazione.
In caso di conflitto tra prova scritta e prova verbale tende a prevalere la prima e la prova per testimoni non è ammessa.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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