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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Ogni divorzio, anche dal punto di vista economico, è un caso a sé, come del resto lo è ogni rapporto di coppia. Esistono però alcune linee di tendenza che i Tribunali in genere considerano nel decidere le questioni economiche fra lui e lei. Ecco, dunque, i vostri diritti che potete far valere in caso di divorzio ovvero di scioglimento del vincolo coniugale. Ma attenzione perché l'addio in questi casi può non essere definitivo e qui di seguito ecco il perché:
L'assegno di divorzio. Spetta, per legge, al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive e finché non si risposi. Questo significa che chi, invece, è in grado di mantenersi con il proprio lavoro, non ha diritto ad alcun assegno. Ma qui sorgono alcuni problemi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con il massimo della sua autorevolezza con numerose sentenze sul punto, ha risolto con degli orientamenti oramai consolidati da molto tempo e che costituiscono, appunto, delle linee guida e di tendenza per la liquidazione dell'assegno di divorzio. In merito alla corresponsione dell'assegno di mantenimento sorgono spesso numerosi interrogativi, per esempio, una donna in età matura che abbia dedicato la propria esistenza a marito e figli e non abbia mai lavorato fuori casa, è oggettivamente in grado di mettersi a lavorare per mantenersi, o no? Altro interrogativo: è giusto che la donna autonoma economicamente ed indipendente, che svolge una propria professione, non abbia diritto a nessun tipo di contributo economico per quel lavoro domestico che ha sempre svolto nel matrimonio e che può averle tolto occasioni di carriera? Per averne diritto bisogna che il coniuge dimostri di non disporre (e di non poterseli procurare per conto proprio) dei mezzi adeguati per mantenere il medesimo tenore di vita, raggiunto, in linea di massima, con il matrimonio. E per mezzi adeguati si intendono non solo i redditi ma anche i cespiti immobiliari ovvero il patrimonio deve essere considerato complessivamente. Cioè, se la moglie che richiede l'assegno non lavora e quindi non ha uno stipendio ma è proprietaria, per esempio, di alcuni appartamenti, il giudice può valutare il fatto che la stessa può trarre dagli stessi un reddito derivante dalla locazione di essi o dalla possibilità di poterli mettere in vendita in caso di necessità e di conseguenza fornirle quei mezzi necessari al mantenimento del tenore di vita. L'erogazione dell'assegno di divorzio acquisisce un valore assistenziale ispirato al principio di solidarietà post coniugale, ovvero di ultrattività del matrimonio che comporta il perdurare di alcuni rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi. L'entità dell'assegno di divorzio può essere anche molto diversa da quello liquidato per la separazione. Per stabilirla vengono applicati alcuni criteri correttivi. Il primo riguarda le ragioni che hanno condotto alla risoluzione del matrimonio ovvero se l'addebito che ha messo in crisi il rapporto è del coniuge richiedente l'assegno, la cifra può ridursi significativamente. Il secondo criterio dipende dal contributo dato da ciascuno dei coniugi al patrimonio familiare, non solo con attività direttamente redditizie, ma anche con il lavoro domestico, la cura dei figli, eccetera. In alcuni casi, l'applicazione dei criteri correttivi può portare addirittura all'annullamento del diritto all'assegno di mantenimento. Per esempio, lei fa l'impiegata, lui il libero professionista affermato e guadagna molto più di lei. Lei non è in grado di mantenere il medesimo livello di vita acquisito durante la convivenza. Ma se la rottura del matrimonio è avvenuta per colpa sua, allora il giudice può non liquidarle nemmeno un soldo. A volte il coniuge più ricco cerca di nascondere le prove della propria agiatezza, proprio per non essere costretto a esborsi onerosi. In tale caso, però, il Tribunale può richiedere alla polizia tributaria di svolgere indagini sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita del coniuge finto povero. Nel caso in cui il coniuge che dovrebbe versare l'assegno si rifiuti di pagarlo, l'altro può richiedere che sia il datore di lavoro dell'ex consorte a versarlo direttamente, trattenendo la somma dal suo stipendio. E' inoltre obbligatorio che l'entità dell'assegno venga rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
La liquidazione. Il coniuge divorziato, che abbia ottenuto un assegno di mantenimento e che non si sia risposato, ha diritto anche ad una parte della liquidazione che l'altro percepisce quando conclude il proprio rapporto di lavoro. In pratica tale quota è del 40 per cento del totale. Ma viene calcolata solo per gli anni che coincidevano con il matrimonio.
La pensione di reversibilità. Il coniuge divorziato che abbia ottenuto un assegno di mantenimento e non si sia risposato, ha diritto anche a percepire la pensione di reversibilità dell'ex partner. Questa però deve derivare da un rapporto di lavoro in atto durante il matrimonio. Se poi gli ex sono più di uno, allora tocca al giudice stabilire le quote di pensione a cui ciascuno ha diritto. Il trattamento di reversibilità ha la funzione di garantire la continuità del sostentamento al superstite, sostentamento assicurato, prima del decesso del coniuge, direttamente dall'assegno di divorzio ed indirettamente dalla pensione da lui goduta.
L'assegno successorio. Se l'ex coniuge tenuto a corrispondere l'assegno divorzile muore, il beneficiario di tale assegno può chiedere che gli venga attribuito dal Tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità, sempre che, come è intuitivo, vi siano delle sostanze ereditarie. Detto assegno però non spetta all'ex coniuge superstite se gli obblighi patrimoniali sono stati soddisfatti in unica soluzione. Ulteriore requisito perché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione di detta somma periodica è che il sopravvissuto versi in stato di bisogno. E' chiaro che la corresponsione dell'assegno cessa se l'ex coniuge passa a nuove nozze.

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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