La costituzione dell'ipoteca richiede due elementi, entrambi necessari: un titolo che consenta l'iscrizione dell'ipoteca e l'iscrizione stessa.
Il titolo può derivare dalla volontà del proprietario del bene, oppure può consistere in un provvedimento giudiziario o in un'altra situazione prevista dalla legge: si parla quindi di ipoteca volontaria e, rispettivamente, di ipoteca giudiziale e ipoteca legale.
L'ipoteca volontaria nasce in seguito a un negozio giuridico del concedente, il quale può essere il debitore stesso oppure un terzo. Il negozio può essere un contratto, o anche una dichiarazione unilaterale per la validità della quale si richiede la forma scritta.
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere in base ad una sentenza che porti condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente.
Può iscriversi anche in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo o rispetto al quale sia stata rigettata l'opposizione.
L'ipoteca legale può essere iscritta su beni del debitore, senza o anche contro la volontà di questo, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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