Il concetto di “idoneità genitoriale” deriva dalla legge n. 183/84 (affidamento e adozione) in cui sono previsti per gli adottanti, l'esame della personalità, l'idoneità effettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare.
Nei Tribunali italiani, nelle cause di separazione/divorzio giudiziale, è prassi molto diffusa servirsi delle consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per compiere indagini tecniche di natura psicologica/medica al fine di valutare l'idoneità dei genitori separati.
Nelle CTU si assiste spesso ad una vera e propria valutazione delle personalità di entrambi i genitori anche attraverso l'utilizzo di test psicologici di personalità.
La maggior parte delle CTU si conclude con un suggerimento al Giudice di invitare i genitori ad intraprendere un trattamento sanitario di tipo psicologico, il più delle volte un sostegno psicologico alla genitorialità.
In base a ciò entrambi i genitori dovrebbero modificare il loro comportamento ovvero cambiare.
Segnaliamo la sentenza n. 16738/2018 che ha affermato che il Tribunale deve effettuare un giudizio prognostico sulle capacità genitoriali di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione familiare.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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