L'articolo 83 del codice di procedura civile nel disciplinare la procura alle liti che è necessaria affinché un difensore possa stare in giudizio per conto di una parte, sancisce che può essere generale o speciale.
E' generale quando essa conferisce al difensore il potere di stare in giudizio per il cliente in tutte le cause che lo riguardano.
E' speciale, invece, quando attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per il cliente solo per una o più liti.
In quest'ultimo caso è necessario che le controversie siano caratterizzate da unitarietà di materia o, comunque, siano collegate in maniera specifica e oggettiva.
La mancanza di procura produce la nullità dell'attività processuale svolta da considerare però pur sempre quale attività posta in essere da una parte, secondo quanto afferma la giurisprudenza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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