Il procedimento d'ingiunzione è un procedimento sommario ovvero un procedimento speciale nel quale la cognizione avviene in forma compendiosa ed abbreviata.
La domanda d'ingiunzione proposta dal ricorrente è ammissibile se fondata su prova scritta a norma degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e il giudice competente con decreto motivato ingiunge alla parte debitrice di pagare la somma di denaro dovuta ovvero di consegnare la cosa mobile determinata o la quantità di cose fungibili chieste dal ricorrente entro un termine che è di 40 giorni dalla notifica del decreto con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può proporsi opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Scaduto il termine indicato nel decreto, l'opposizione non può più essere proposta ed il decreto può essere dichiarato esecutivo e diviene titolo esecutivo per l'ipoteca giudiziale.
Tuttavia se la parte intimata non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della notifica, o per caso fortuito o per forza maggiore, o se, pur avendone avuto conoscenza non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto stesso, l'opposizione c.d. tardiva è ammissibile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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