La formazione della nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venir meno definitivamente il diritto all'assegno divorzile, nonostante evidenzi che trattasi di convivenza non stabile come dimostra il contributo di assistenza percepito dal Comune di residenza.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, nell'ordinanza n. 406/2019 che ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ex moglie di un uomo che si era vista negare dalla Corte d'Appello l'assegno divorzile.
Sottolinea la Corte che il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cassazione n. 6855/2015, n. 2466/2016).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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