Il trattamento di fine rapporto in fondo pensione è più sicuro e costituisce un patrimonio autonomo e separato e questo garantisce l'intoccabilità delle risorse economiche versate ovvero da eventuali procedure esecutive da parte dei creditori.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8228/2013 sostiene che i versamenti alla previdenza complementare non hanno natura retributiva, al contrario del tfr che è una vera e propria retribuzione pagata successivamente.
Il tfr è considerato una retribuzione vera e propria pagata successivamente.
Il dirottamento del tfr alla previdenza complementare priverebbe il coniuge divorziato della corresponsione della sua quota, potendosi il coniuge soddisfare solo sulla parte del tfr maturato.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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