La Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio rammenta come risulta essere affievolito il parametro del tenore di vita, chiarendo che l'eventuale contributo va calcolato in base ai redditi netti e non lordi dei coniugi.
Il contributo, quindi, va calcolato sulla base dei redditi di ciascuno dei coniugi e dell'apporto del partner debole alla realizzazione della vita familiare.
Questo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 651/2019, accogliendo il ricorso di un marito.
La Corte d'Appello aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e la moglie, ponendo a carico dell'uomo un assegno divorzile di euro 200,00 mensili.
Comparate le condizioni economiche degli ex coniugi, la Corte aveva rilevato che emergeva una disparità di condizioni economiche tra i due, avendo la moglie avuto una riduzione significativa delle ore lavorative.
I Supremi Giudici hanno evidenziato che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in parte una misura compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro a cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Dice la Corte, il giudizio dovrà essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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