L'annullamento del matrimonio è un istituto giuridico previsto e disciplinato dal codice civile e per ottenerlo ci devono essere tutta una serie di presupposti che possono portare alla cancellazione del vincolo matrimoniale.
L'annullamento, a differenza del divorzio, ha efficacia “ex tunc” ovvero determina la perdita di efficacia come se lo stesso non fosse mai stato celebrato.
Sono cause di invalidità del matrimonio:
-gli impedimenti assoluti o relativi.
-i vizi della volontà.
-l'incapacità del coniuge.
-la simulazione.
Gli impedimenti assoluti si hanno quando non è possibile contrarre matrimonio, mentre quelli relativi impediscono di sposarsi solo con soggetti determinati.
Sono impedimenti assoluti:
la minore età.
l'interdizione giudiziale pronunciata dal Tribunale se il soggetto è affetto da un vizio totale di mente.
la non libertà di stato o bigamia.
il lutto vedovile che impedisce alla donna di sposarsi se non sono trascorsi almeno 300 giorni dall'evento che ha provocato l'estinzione del matrimonio antecedente.
L'assenza del coniuge, in tale caso la domanda di annullamento non può essere chiesta fino a quando permane tale condizione.
Per informazioni legali, non esitate a contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _