La comunione si scioglie con la divisione, che attribuisce a ciascun condividente, in luogo del diritto di quota, un diritto esclusivo di pari valore.
Della comunione ordinaria ciascun partecipante può sempre chiedere la divisione, salvo che vi sia un vincolo di rimanere in comunione per un certo tempo.
Questo vincolo può derivare da una convenzione stipulata dai contitolari, oppure, trattandosi di comunione ereditaria, può essere stato imposto dal testatore.
La legge tuttavia non ammette che il vincolo possa durare oltre un certo numero di anni.
La divisione può farsi d'accordo fra le parti con un contratto di divisione.
In mancanza di accordo viene fatta dal giudice secondo alcuni criteri fissati dalla legge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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