No addebito della separazione se il tradimento avviene in epoca successiva alla crisi della coppia dovuta ad incompatibilità caratteriale dei coniugi.
La preesistenza di una frattura nel matrimonio rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo della fedeltà coniugale.
Questo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 1715/2019 che ha respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza che ha imposto a suo carico un assegno mensile pari ad euro 200,00 per il mantenimento della moglie e di euro 300,00 per il mantenimento del figlio.
Inoltre i Giudici avevano respinto la domanda di addebito della separazione a carico della moglie, in particolare ritenendo inesistente il nesso causale tra la separazione e la relazione extraconiugale che la donna aveva intrattenuto. E questo in quanto il legame affettivo e la convivenza tra i coniugi all'epoca del fatto già erano entrati irreversibilmente in crisi.
Per informazioni legali, non esitate a contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _