La Corte di Cassazione con la sentenza n° 19114 del 6.11.2012 ha affermato la legittimità dell'addebito della separazione al coniuge che ha una relazione extraconiugale di natura omosessuale testimoniata dai familiari del coniuge tradito. Insomma per questa Corte, la violazione degli obblighi di fedeltà ed assistenza nei confronti del partner, che ha indirizzato la coppia alla separazione per il fallimento del rapporto matrimoniale determinato dai soli comportamenti incompatibili con i doveri coniugali dell'uomo, giustificano l'addebito, in questo caso, al marito.Tali comportamenti sono stati la causa determinante che ha condotto all'intollerabilità della convivenza ed alla rottura del vincolo coniugale. Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno considerato sufficienti le dichiarazioni riportate dai parenti dei familiari della moglie. Per questo motivo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile, condannando l'uomo a rimborsare alla moglie le spese del giudizio della Corte di Cassazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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