Tra le tante misure previste nel decreto semplificazioni convertito in legge dalla camera, nei giorni scorsi è stata confermata la riscrittura dell'articolo 560 del codice di procedura civile in materia di pignoramento e diritto di abitare la cosa pignorata.
La norma stabilisce che il debitore e i familiari che con lui convivono non perderanno il possesso dell'immobile in cui abitano e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento.
Il debitore dovrà tuttavia consentire, in accordo, con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
In pratica, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari, il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato, prima della pronuncia del decreto di trasferimento.
Vi sono però casi in cui il Giudice può ordinare la liberazione dell'immobile pignorato ovvero quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, oppure quando l'immobile non è adeguatamente tutelato e mantenuto in buono stato di conservazione per colpa o per dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare nonché quando viola gli obblighi di legge a suo carico.
Per informazioni legali, non esitate a contattare noi avvocati civilisti e matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara contattandoci in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _