La risoluzione del contratto non è opponibile ai terzi, i quali abbiano acquistato prima che si sia verificata la risoluzione di diritto, o prima che sia stata proposta la domanda giudiziale di risoluzione.
Così per esempio: se A ha venduto un bene a B, il quale lo ha ulteriormente trasferito a un terzo C, quest'ultimo potrà conservare il bene stesso nonostante la sopravvenuta risoluzione del contratto di compravendita.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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