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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Vi informiamo che la titolarità della quota del tfr è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:

- che la domanda relativa all'indennità sia formulata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

- che il coniuge richiedente non abbia contratto un nuovo matrimonio;

- che sia titolare di assegno di divorzio.

Segnaliamo anche che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la quota del tfr è dovuta anche se l'indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.

Per informazioni legali, non esitate a contattare noi avvocati civilisti e matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara contattandoci in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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