Vi informiamo che la titolarità della quota del tfr è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:
- che la domanda relativa all'indennità sia formulata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
- che il coniuge richiedente non abbia contratto un nuovo matrimonio;
- che sia titolare di assegno di divorzio.
Segnaliamo anche che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la quota del tfr è dovuta anche se l'indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Per informazioni legali, non esitate a contattare noi avvocati civilisti e matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara contattandoci in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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