Si ha la gestione d'affari quando una persona compie un atto nell'interesse e per conto altrui, senza averne ricevuto l'incarico dall'interessato e senza essere comunque obbligato a farlo.
La gestione d'affari altrui è riconosciuta solo quando l'interessato non sia in grado di provvedere da sé.
Il caso classico è quello del vicino che provvede a una riparazione urgente dell'immobile mentre il proprietario è assente.
Occorre che il gestore non sia obbligato ad intervenire, se invece vi è un obbligo contrattuale o legale si applicano le regole relative a questi rapporti e non quelle sulla gestione di affari.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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