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La Corte di Cassazione con sentenza n. 12923/2012 ha stabilito che per la validità di un contratto di vendita relativo ad un bene immobile in comunione dei beni non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi. In particolare, questa Corte si è espressa su un caso riguardante l'applicabilità dell'art.2932 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto) ad un contratto preliminare di vendita relativo ad un immobile incluso nella comunione tra i coniugi e sottoscritto soltanto da uno di essi. La Corte d'Appello aveva ritenuto inefficace il contratto perchè concluso da uno solo dei partecipanti alla comunione, ma gli Ermellini ribaltano la decisione completamente, affermando che non era stato considerato che “ la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solitamente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicchè il singolo coniuge non è titolare di una sua personale quota di proprietà della quale disporre (come sarebbe nel caso di comunione ordinaria) ma ha un potere dispositivo sull'intero bene comune. Per controbilanciare il potere peculiare che il singolo coniuge ha sull'intero bene, tuttavia, la legge ( art.148 c.c.) prevede espressamente che l'altro coniuge, nel caso in cui non sia d'accordo, possa impugnare l'atto di vendita decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione. Quindi, il contratto stipulato in assenza del consenso del pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c. ed è solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel termine di prescrizione di un anno. In conclusione, si può affermare che “per l'esecuzione in forma specifica di un preliminere di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell'altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da fare valere ai sensi dell'art.184 c.c., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di sottoscrizione.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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