E' bene subito precisare che il diritto all'assegnazione della casa coniugale/familiare prescinde dalla titolarità dei diritti reali sul bene.
Il godimento della casa coniugale/familiare è attribuito tenendo conto in via primaria dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione della casa il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto di godimento viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente oppure conviva more uxorio o contragga altro matrimonio.
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile.
In presenza di minori ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro entro il termine perentorio di 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale/familiare è subordinato alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Le spese per l'uso, godimento e la conservazione ordinaria sono a carico della parte assegnataria.
Per quanto attiene alle imposte comunali sull'immobile assegnato, il genitore che ha il godimento della casa di proprietà dell'altro genitore, non è tenuto alla corresponsione di alcuna imposta, in quanto il diritto di assegnazione della casa coniugale/familiare non costituisce un diritto reale bensì un atipico diritto personale di godimento e pertanto nulla è dovuto ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 504/1992. (Cassazione civile n. 25486/2008).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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