Il fondo patrimoniale serve per far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno dei coniugi, da entrambi, o anche da un terzo.
La costituzione deve avvenire con atto pubblico ovvero se il costituente è un terzo anche mediante testamento.
Possono far parte del fondo solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito.
La proprietà dei beni che costituiscono il fondo, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo, spetta ad entrambi i coniugi.
I frutti dei beni del fondo non possono essere utilizzati che per i bisogni della famiglia.
Salva diversa disposizione, i beni del fondo non possono essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora vi siano figli minori, previa autorizzazione giudiziale da concedersi solo per necessità o utilità evidente della famiglia.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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