Il diritto di assegnazione della casa familiare/coniugale può essere oggetto di modifica da parte del Tribunale quando emergono atti nuovi e rilevanti che possano legittimare la richiesta di modifica.
Tipico caso è quello del figlio maggiorenne non economicamente indipendente che sceglie di andare a vivere con il genitore non collocatario. In tale caso il provvedimento andrà revocato o modificato e si applicheranno ai fini del diritto del possesso o dell'uso le norme del codice civile.
L'assegnazione della casa familiare/coniugale andrà revocata anche nel caso in cui il genitore affidatario o collocatario cessi di viverci con i figli.
Allo stesso modo andrà revocata quando il genitore assegnatario intraprenda una convivenza more uxorio nella casa familiare ovvero contragga un nuovo matrimonio. In questo caso la revoca dell'assegnazione non è automatica, ma deve essere valutata dal Giudice il quale avrà il delicato compito di contemperare l'interesse del figlio a continuare a vivere nella residenza familiare con il diritto del proprietario.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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