L'assegno di mantenimento a favore del coniuge o dei figli a seguito di separazione personale o di divorzio può essere oggetto di revisione/modifica in presenza di nuove circostanze.
La parte interessata in presenza di motivi sopravvenuti può presentare istanza al Tribunale territorialmente competente chiedendo ex art. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c. la revisione o la revoca dell'assegno di mantenimento, allegando prove documentali delle circostanze che hanno determinato la richiesta.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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