Ciascuno dei genitori (salvo diversi accordi tra di loro) è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico che deve essere determinato in base:
esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Vi informiamo che non esistono criteri di calcolo dell'assegno di mantenimento espressamente indicati dalla legge ma di solito si applicano i criteri di massima.
I criteri di massima di un assegno sono pari ad un quarto del presunto reddito dell'obbligato con ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge richiedente ovvero ad un terzo nell'ipotesi di non assegnazione che però potrà essere rispettato solo dopo aver valutato la complessiva situazione patrimoniale come evidenziato in giudizio (mutuo sulla casa coniugale).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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