Nelle materie per le quali la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, il decreto legge n. 132/2014 pone in capo a chi intende agire in giudizio l'onere di invitare preliminarmente la controparte ad avvalersi dell'istituto e comporre bonariamente la lite.
Tuttavia nel caso in cui tale onere non venga rispettato è intervenuto il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 360/2019.
Per il Giudice è solo il convenuto che può eccepire l'improcedibilità della domanda ovvero soltanto colui che riceve la vocatio in ius da parte dell'attore.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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