In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante il contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contratto era perfettamente funzionante.
Mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccesso dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione civile, con ordinanza n. 6562 del 6.03.2019.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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