Con sentenza n°23199 del 17.12.2012 la Corte di Cassazione ha ribadito che in regime di comunione legale, un coniuge non può vendere casa senza il consenso dell'altro neppure se il ricavato viene investito in un nuovo immobile. Se lo fa è tenuto a versare alla moglie la metà dell'incasso e rischia anche di dover risarcire il danno non patrimoniale. Per gli Ermellini la condotta del marito è da ritenersi illegittima, visto che l'uomo ha provveduto alla vendita di un bene comune, senza il consenso e anzi occultando con false dichiarazioni lo stato di comunione. In sentenza si legge che “l'acquisto dell'appartamento costituiva, in particolare, un dato irrilevante ai fini del decidere perchè esso intrisicamente estraneo al fatto illecito ascritto al convenuto, che si era interamente consumato anche nei suoi effetti pregiudizievoli, con la vendita dei beni”. In sentenza il marito aveva compiuto non una sottrazione del bene, ma attraverso il rinvestimento del prezzo di vendita, una mera sottrazione dei beni caduti in comunione”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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