Nessun risarcimento del danno non patrimoniale per i disagi dei pendolari: scatta il risarcimento solo in violazione di un diritto inviolabile tutelato dalla Costituzione.
E' quanto ha stabilito nella sentenza n. 3720 del febbraio 2019.
La Suprema Corte ha precisato che “vi sono diritti palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro titolo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona, inserita nel contesto sociale deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, un grado minimo di tolleranza”.
Dunque i disservizi e i fastidi lamentati dal ricorrente non sono stati talmente gravi da determinare la lesione di un diritto inviolabile della Costituzione e di conseguenza l'insorgenza di un danno esistenziale.
Per informazioni o per prenotare una consulenza legale specialistica o per richiederci assistenza legale stragiudiziale o giudiziale, non esitate a contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _