Spetta al giudice italiano pronunciare la separazione tra i coniugi stranieri residenti in Italia al momento del giudizio anche se il matrimonio è stato celebrato all'estero.
Questo ha stabilito la Sezione Sesta del Tribunale di Monza con sentenza n. 3001/2018, richiamando il contenuto del regolamento UE n. 1259/2010.
Ai sensi dell'articolo 3, primo comma del regolamento n. 1259/2010 è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi, all'annullamento del matrimonio l'autorità giurisdizionale dove si trovi l'ultima residenza abituale dei coniugi (se uno dei due vi risiede ancora).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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