Con la sentenza n°1779/2013 depositata il 25 gennaio scorso, la Suprema Corte sancisce il principio della riducibilità del mantenimento stabilito dal Giudice della separazione, quando sono mutate le reciproche condizioni economiche dei coniugi.
Viene altresì ribadito l'obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne che non è impegnato nello studio ed è disoccupato ma non per sua volontà o colpa. In particolare, nel caso oggettto di decisione, il ricorrente in appello faceva valere l'avvenuta riduzione del suo reddito a seguito di pensionamento per motivi di salute e il contemporaneo incremento del reddito dell'ex moglie che aveva trovato un lavoro stabile e ricavato denaro dalla vendita di un terreno e dalla locazione di una casa di sua proprietà. Il ricorrente chiedeva anche un ridimensionamento dell'obbligo di mantenimento per il figlio, il quale, a suo dire, aveva volontariamente rifiutato delle offerte di lavoro ed opportunità di guadagno.
La Corte cassa la sentenza dei giudici di secondo grado relativamente alla mancata revisione dei rapporti economici divorzili fra gli ex coniugi, rinviando al giudizio di merito anche la determinazione del quantum dovuto all'ex marito. Viene confermato l'obbligo del padre di contribuire al sostentamento del figlio maggiorenne non ancora in grado di mantenersi autonomamente e che aveva dichiarato ai giudici dell'appello di aver rifiutato un lavoro stagionale di barista e non un impiego stabile che gli avrebbe consentito di essere economicamente autosufficiente.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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