La Corte di Cassazione con sentenza n. 10927/2018 riassume in breve il regime di ripartizione delle spese relative alla casa assegnata in sede di separazione stabilendo che “l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell'immobile assegnato, sicché la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale appunto non deve versarsi il corrispettivo).
Diverso invece il regime delle spese di utilizzo in quanto la Corte afferma che non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l'utilizzo e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio dell'abitazione), le quali sono di regola a carico del coniuge assegnatario.
La tari ovvero la tassa sui rifiuti, per esempio, dovrà essere pagata dal coniuge assegnatario.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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