In presenza dei sintomi della sindrome dell'alienazione parentale, la madre alienante non può comunicare con la figlia come si evince dalla sentenza n. 815/2019 del Tribunale di Brescia.
In particolare, il Tribunale si è trovato innanzi a una situazione in cui la madre aveva tenuto una condotta tale da determinare l'insorgenza nella figlia dell'alienazione parentale, con la conseguenza che la piccola, che inizialmente aveva un buon rapporto con il padre aveva iniziato a manifestare una volontà evidente di non vederlo più.
I giudici sono giunti a ritenere che la madre non fosse in grado di assolvere adeguatamente alle proprie funzioni genitoriali e che l'affidamento condiviso non potesse essere garantito.
Da ciò ne consegue che la minore è stata affidata in via esclusiva al padre che la stessa rifiutava ma che in realtà si era rilevato un genitore adeguato, sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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