Per la Corte di Cassazione non è addebitabile al marito la separazione per abbandono del tetto coniugale se quando scappa con l'amante il matrimonio è già in crisi.
Se la crisi coniugale è già in atto niente addebito. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nell'ordinanza n. 11162/2019 con cui ha respinto il ricorso di una ex moglie.
Per l'addebito è necessario dimostrare che l'abbandono della casa coniugale per scappare con l'amante ha rappresentato la causa della rottura del rapporto e della intollerabilità della convivenza.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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