Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.
Il turista a seconda della situazione può chiedere il risarcimento dei danni subiti ovvero il danno patrimoniale e non patrimoniale.
Quindi si può chiedere il risarcimento in caso di voli o treni cancellati o in ritardo oppure altri disservizi o disguidi, disservizi che rovinano la vacanza. Per esempio trovare una casa vacanze inesistente o mal messa e non abitabile rispetto a quello pattuito e visto anche in foto.
Si può chiedere il risarcimento del danno patrimoniale ovvero i costi spesi per la vacanza acquistata e il risarcimento del danno non patrimoniale, il c.d. emotional distress che consiste nel turbamento emotivo e nel disagio psicofisico patito a causa dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall'organizzatore e dal mancato godimento della vacanza.
La richiesta va fatta al tour operator o all'agenzia dei viaggi oppure in presenza di polizza assicurativa direttamente all'assicurazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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