Lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara offre assistenza e consulenza legale in caso di separazione dei coniugi, divorzio, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, convivenze, famiglie di fatto e tutela dei minori.

Riteniamo fare cosa gradita nel pubblicare alcune informazioni utili in merito al regime patrimoniale della comunione dei beni soprattutto nel caso Vi troviate in una crisi coniugale irreversibile che sta costituendo il preludio per l'avvio di un procedimento di separazione dal coniuge.

Occorre premettere che al momento del matrimonio è importantissimo scegliere il regime patrimoniale più adatto alle esigenze delle famiglia ed è altrettanto fondamentale considerare ogni aspetto in quanto in caso di frattura coniugale le conseguenze possono essere pesantissime dal punto di vista economico.

Controllare sempre che nell'atto di matrimonio sia scritto il regime patrimoniale scelto (se non è specificato nulla, trattasi di comunione dei beni) perchè gli errori anche in questo campo non mancano e dimostrare il contrario, a volte diventa difficile, soprattutto nelle cause in materia di successioni ed eredità. Comunque, il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni disciplinata dall'art.159 del codice civile.

In pratica tutto ciò che viene acquistato dal coniuge durante il matrimonio, in caso di separazione viene diviso al 50%. E' il regime da scegliere quando ambedue i coniugi desiderano che il patrimonio accumulato nella vita matrimoniale appartenga in parti uguali a lui e a lei. Non ha alcuna rilevanza che lui guadagni tanto e lei invece non porta a casa lo stipendio perchè fa la casalinga. Con la comunione dei beni il conto in banca, azioni, appartamenti ed ogni altro possedimento acquistato durante il matrimonio risultano metà dell'uno e metà dell'altro. Per chi sceglie tale regime ha degli obblighi particolari. Per esempio, la vendita di un appartamento, o dell'auto ( anche se intestata a uno solo dei due) deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Ciò avviene per evitare che uno dei due possa danneggiare economicamente l'altro vendendo beni di entrambi. Tant'è vero che se, per esempio, un coniuge vende la casa coniugale all'insaputa o senza l'accordo dell'altro, questi può contestare il contratto di vendita e farlo invalidare dal giudice.

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Ma attenzione, i beni personali non rientrano nella comunione e Vi consigliamo, quindi, di leggere bene gli articoli del codice civile che riportiamo a beneficio del cortese lettore del nostro sito interessato all'argomento.


Secondo l'art.177 del codice civile sono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

La comunione legale si scioglie anche per effetto della separazione personale dei coniugi ed è fuori discussione che per separazione personale debba intendersi quella giudiziale che quella consensuale. L'art.191 del codice civile tra le altre cause di sciolglimento indica anche: la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, l'annullamento, lo sciolglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, il fallimento di uno dei due coniugi.

Precisiamo che ai sensi dell'art.179 del codice civile non costituiscono oggetto della comunione i seguenti beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d)i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto;

L'acquisto dei beni immobili effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c) d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Ma non c'è niente di definitivo. I coniugi infatti possono decidere, in qualsiasi momento del loro matrimonio, di cambiare tipo di regime, purchè di comune accordo.

Per saperne di più e colmare ogni dubbio, non esitate a contattare telefonicamente o anche tramite mail lo staff di avvocati matrimonialisti che saranno lieti di analizzare il Vostro caso, le Vostre esigenze ed approfondire ogni problema, illustrando la soluzione migliore e garantendo sempre la massima professionalità.