Gli ultimi orientamenti giurisprudenziali sono pacifici nel ritenere che l'assegno divorzile non deve essere una rendita parassitaria ovvero a vita e per tale motivo i giudici lo concedono al coniuge richiedente in presenza di determinati presupposti.
Di seguito i presupposti:
- durata del matrimonio.
- condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente.
- contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
- patrimonio e il reddito netto di entrambi.
- la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale o l'impegno di cura dei figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente autosufficienti.
Il tenore di vita è stata una condizione per molto tempo ed ora con i nuovi orientamenti è andato definitivamente in soffitta.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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