Per determinare la competenza territoriale ai fini della presentazione della domanda di divorzio, occorre fare riferimento all'articolo 4 primo comma della legge n. 898/70 che così stabilisce: ”la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
La domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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