La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'interessantissima sentenza n° 23713 del 20.12.2012 si trova ad esaminare un accordo stipulato tra due coniugi alla vigilia del matrimonio con il quale si prevede che, in caso di separazione o divorzio, la moglie cederà al marito un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese dallo stesso sostenute per la ristrutturazione di un altro immobile, anch'esso di proprietà della moglie, adibito a casa coniugale. Inoltre, il marito s'impegnava a trasferire alla moglie un titolo Bot di una determinata somma.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour tali prestazioni costituiscono un pagamento fatto al fine di rimborsare il marito che ha compiuto i lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà della moglie. Il fallimento del matrimonio, a cui si ricollegano gli effetti dell'accordo, è riconducibile ad una condizione sospensiva. Nella sentenza viene precisato che l'indisponibilità dei diritti dei coniugi deriva dalla necessità di tutelare il coniuge economicamente più debole, mentre nel caso di specie non esiste un coniuge più debole da tutelare, non essendoci alcuna questione sul mantenimento, e le prestazioni previste dal contratto sono proporzionate.
Di particolare interesse risulta il fatto che la Corte non definisce l'accordo sottoscritto prima del matrimonio dai coniugi un patto pre matrimoniale inteso come istituto che mira a regolare l'intero assetto economico tra i coniugi, compresa la corresponsione dell'assegno di mantenimento, ma lo identifica come un accordo che deriva dalla libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, in cui sono presenti delle prestazioni.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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