La volontà nel contratto o nel negozio giuridico può essere formata in maniera anormale per l'influenza di elementi perturbatori i quali hanno indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto.
I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza.
Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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