Un negozio è annullabile ove sia stato posto in essere in conseguenza di raggiri perpetrati a danni del suo autore.
Il dolo come vizio del consenso o dolo inganno è disciplinato dal codice civile agli articoli 1439 e 1440 del codice civile.
Per l'annullabilità dell'atto devono concorrere:
il raggiro o artificio ossia un'azione idonea a trarre in inganno la vittima;
l'errore del raggirato;
la provenienza dell'inganno dalla controparte.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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