Gli effetti che la costituzione del pegno produce possono così riassumersi:
Il creditore ha diritto di trattenere la cosa data in pegno ma per converso ha l'obbligo di custodirla.
Se perde il possesso, può esercitare l'azione di spoglio e anche l'azione petitoria di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
Il pegno non può attribuire poteri che vanno al di là della funzione della garanzia: perciò il creditore non può usare o disporre della cosa: se viola il divieto, il costituente può ottenere il sequestro della cosa stessa.
Peraltro il creditore può fare suoi frutti della cosa, imputabili prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Egli deve restituire la cosa quando il debito è stato interamente pagato.
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto, può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore e può anche domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del debito, secondo la stima del bene stesso.
Si realizza il più importante degli effetti del pegno: il diritto di soddisfare con prelazione rispetto agli altri creditori sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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