Con la sentenza n° 7970 del 2 aprile 2013 la Corte di Cassazione ribadisce il principio che l'assegno di mantenimento è dovuto anche per il figlio maggiorenne che non abbia terminato gli studi e che non abbia raggiunto l'indipendenza economica. L'obbligo di mantenimento viene meno soltanto nel momento in cui il figlio sia economicamente autosufficiente. Invece, la revoca dell'assegno è possibile soltanto in presenza di determinate condizioni. Occorre che il giudice, su richiesta dell'interessato, verifichi che in realtà sia stata raggiunta l'indipendenza economica da parte del figlio e che lo stesso avrebbe potuto raggiungerla.
Su questo punto, gli Ermellini hanno affermato che il rifiuto immotivato del figlio a prestare attività lavorativa, anche se non rispondente alle sue aspirazioni, costituisce un valido motivo di revoca dell'assegno. Quindi, l'assegno può essere revocato per inerzia o rifiuto ingiustificato. In ultimo è bene precisare che tale situazione deve essere provata con un regolare procedimento a meno che l'estinzione dell'obbligo del versamento dell'assegno derivi da accordo espresso tra il figlio e gli ex coniugi.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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