La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che la colpa in contrahendo è di natura aquiliana ovvero extracontrattuale.
Mentre nel caso di inadempimento del contratto è risarcibile l'intero danno derivante dall'inadempienza, il risarcimento dovuto in caso di colpa in contrahendo ossia di responsabilità precontrattuale, è limitato alle spese e alle perdite che siano strettamente dipendenti dalle trattative (viaggi, studi, corrispondenza - danno emergente) e al vantaggio che la parte avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicata ad altre contrattazioni (lucro cessante).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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