I vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione.
Se il bene venduto presenta vizi non irrilevanti, che si chiamano redibitori, al compratore spetta ex lege una speciale tutela denominata “garanzia per vizi”.
Il venditore perciò è tenuto alla garanzia quando i vizi siano tali o da rendere il bene addirittura inidoneo all'uso a cui è destinato o quanto meno da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Il vizio redibitorio ricorre, dunque, quando il difetto pregiudichi in maniera d'un certo rilievo o la funzione della cosa o il suo valore.
La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore, trattandosi di cosa specifica, conosceva i vizi della cosa ovvero se si trattava di vizi facilmente riconoscibili.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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