La domanda di divorzio deve essere proposta al Tribunale territorialmente competente ovvero al Tribunale del luogo di residenza del convenuto secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge sul divorzio n. 898/1970 e successive modifiche.
Tale articolo prevede che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Qualora il convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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